Art. 1
In vigore dal 1 mar 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con il quale il Governo è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela della pubblica amministrazione i territori dei seguenti comuni della provincia di Cremona: Cà d'Andrea, Campagnola Cremasca, Casalmaggiore, Casteldidone, Cingia dè Botti, Gussola, Martignana Po, Motta Baluffi, Piadena, Pianengo, Quintano, Ripalta Guerina, Rivarolo del Re, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo e Voltido;
Sentita la regione Lombardia;
Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, come da voto 14 ottobre 1976, n. 768;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei territori dei seguenti comuni della provincia di Cremona: Cà d'Andrea, Campagnola Cremasca, Casalmaggiore, Casteldidone, Cingia dè Botti, Gussola, Martignana Po, Motta Baluffi, Piadena, Pianengo, Quintano, Ripalta Guerina, Rivarolo del Re, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo e Voltido.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 14
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-29;1068#art-1