Art. 1

In vigore dal 6 ott 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;. Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina veterinaria; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . Prima dell'ultimo comma della tabella XXXIII - corso di laurea in medicina veterinaria, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il seguente comma: "Il predetto tirocinio deve compiersi per gli insegnamenti di clinica medica, profilassi e patologia aviare; di clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica; di zootecnica I e II e di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II, presso gli istituti delle facoltà di medicina veterinaria, gli istituti zooprofilattici regionali, gli istituti zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i macelli dei capoluoghi riconosciuti dalle facoltà di medicina veterinaria". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 36
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Art. 1 Modificazione all'ordinamento del corso di laurea in medicina veterinaria. | Portale Normativo