Art. 1
In vigore dal 13 nov 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 23 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha determinato, su proposta dei consigli provinciali degli albi dei consulenti del lavoro, la misura dei contributi dovuti dai consulenti del lavoro ai sensi dell'art. 14, lettera i), e dell'art. 23, lettera c), della citata legge n. 1081;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
È approvata la deliberazione del 20-23 ottobre 1973, annessa al presente decreto, con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha determinato la misura del contributo per la iscrizione all'albo provinciale di categoria, del contributo annuale e per il rilascio di certificazioni e attestazioni, della quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale, da corrispondersi da parte degli iscritti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 8
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-22;780#art-1