Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 52
Collaborazione della Scuola con le pubbliche amministrazioni
In vigore dal 16 ott 1977
La Scuola superiore della pubblica amministrazione collabora con le pubbliche amministrazioni allo svolgimento di studi per il miglioramento tecnico-amministrativo dei servizi, per il perfezionamento professionale del personale e presta il proprio ausilio tecnico alle amministrazioni stesse, nonché agli istituti e scuole eventualmente istituiti, per la migliore esecuzione delle attività didattiche svolte dalle amministrazioni predette.
A tale scopo la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le pubbliche amministrazioni si scambiano periodicamente informazioni sui corsi e le altre iniziative didattiche programmate, sull'esito di studi e ricerche, sull'acquisizione di materiale bibliografico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-52