Art. 1
In vigore dal 21 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che gli enti pubblici "automobile clubs provinciali" sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Articolo unico
Gli enti pubblici "automobile clubs provinciali" sono dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, e sono inseriti nella categoria IV della Labella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
La dizione "Automobile clubs d'Italia" (ACI) contenuta nella categoria IV della tabella sopra citata è sostituita con quella di "Automobile club d'Italia (ACI) e automobile clubs provinciali".
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 23
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;665#art-1