Art. 1

In vigore dal 9 nov 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 73 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica vengono aggiunti i seguenti: a) Per l'indirizzo organico-biologico: complementi di chimica analitica; calcolo numerico e programmazione (corso speciale per chimici e chimici industriali); complementi di chimica fisica; didattica chimica; chimica quantistica; chimica merceologica; complementi di chimica organica; chimica dei composti eterociclici; b) Per l'indirizzo inorganico-chimico fisico: complementi di chimica analitica; complementi di chimica fisica; calcolo numerico e programmazione (corso speciale per chimici e chimici industriali); didattica chimica; chimica quantistica; chimica merceologica; complementi di chimica inorganica. Art. 74 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale vengono aggiunti i seguenti: complementi di chimica analitica; complementi di chimica fisica; complementi di chimica industriale; complementi di impianti industriali chimici; calcolo numerico e programmazione (corso speciale per chimici e chimici industriali); didattica chimica; chimica merceologica. Dopo l'art. 154 del titolo XII, e con il conseguente spostamento della numerazione dei titoli e degli articoli successivi, sono inseriti il seguente nuovo titolo con relativi articoli concernenti l'istituzione della scuola di perfezionamento in geografia presso la facoltà di magistero. TITOLO XIII FACOLTÀ DI MAGISTERO Scuola di perfezionamento in geografia Art. 155. - La durata del corso è di due anni. Alla scuola sono ammessi i laureati in materie letterarie, in pedagogia, in lettere, in storia nonché i laureati in altri corsi, nel cui curriculum risultino superati due esami di profitto in corsi di materie geografiche di durata annuale oppure anche uno se si tratti di insegnamento di durata biennale. Limitatamente all'indirizzo di analisi dell'organizzazione territoriale sono ammessi anche i laureati in economia e commercio, in scienze politiche, in architettura, purchè abbiano superato nel proprio curriculum un esame annuale di materie geografiche. Art. 156. - La scuola si articola in corsi di lezioni, in esercitazioni ed eventuali seminari. È obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni ed ai seminari. Per l'iscrizione al secondo anno è necessario aver superato almeno due esami. La scuola ha due indirizzi: a) qualificazione didattica; b) analisi dell'organizzazione territoriale. Art. 157. - Gli insegnamenti obbligatori per l'indirizzo di qualificazione didattica sono: 1) problemi fondamentali e metodologici di geografia generale; 2) geografia politica ed economica; 3) geografia regionale; 4) didattica della geografia. Gli insegnamenti a scelta per l'indirizzo di qualificazione didattica sono: 1) antropologia culturale; 2) demografia; 3) etnologia; 4) geografia fisica; 5) sociologia; 6) storia della geografia e delle esplorazioni; 7) geografia storica. Art. 158. - Gli insegnamenti obbligatori per l'indirizzo di analisi dell'organizzazione territoriale sono: 1) problemi fondamentali e metodologici di geografia applicata; 2) geografia regionale; 3) geografia politica ed economica; 4) organizzazione e pianificazione territoriale. Gli insegnamenti a scelta dell'indirizzo di analisi dell'organizzazione territoriale sono: 1) demografia; 2) economia politica; 3) economia e politica agraria; 4) economia dei trasporti; 5) geografia storica; 6) sociologia; 7) statistica. Art. 159. - La scuola organizza, almeno per gli insegnamenti fondamentali, corsi trimestrali e semestrali di seminario, affidati, in base a deliberazioni del consiglio di facoltà, a ricercatori o cultori notoriamente competenti. Art. 160. - Il diploma menzionerà l'indirizzo seguito. Oltre agli esami negli insegnamenti obbligatori sono richiesti, per l'indirizzo di qualificazione didattica, esami in quattro discipline fra quelle a scelta; per l'indirizzo di analisi dell'organizzazione territoriale, esami in cinque discipline fra quelle a scelta. L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta in una delle discipline previste per l'indirizzo prescelto, nonché in prove pratiche che il consiglio della scuola stabilirà a seconda dell'indirizzo. Art. 161. - Il direttore della scuola è nominato per un biennio dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà, tra i professori della scuola. La scuola ha un proprio consiglio costituito da tutti i docenti, da un rappresentante per ciascuna delle categorie indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, nonché da un rappresentante degli studenti iscritti per ciascun indirizzo. Spetta al consiglio della scuola formulare al consiglio della facoltà di magistero le proposte per l'attivazione degli insegnamenti mediante conferimento di incarichi annuali o mutuazione di insegnamenti già esistenti presso l'Università. Art. 162. - Le tasse, sopratasse e contributi sono gli stessi della facoltà di magistero. Il contributo di esercitazioni viene fissato con la procedura prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1977 Registro n. 117 Istruzione, foglio n. 76
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