Art. 2
In vigore dal 27 lug 1977
In caso di omesso o incompleto versamento, i datori di lavoro son tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva pari al doppio di quella non corrisposta.
Per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle somme dovute, ivi compresa quella aggiuntiva di cui al precedente comma, è corrisposta un'indennità di mora pari allo 0,5 per cento delle somme complessivamente dovute fino ad un massimo del 100 per cento.
Ai datori di lavoro che provvedono a regolarizzare i versamenti entro un mese dalla data di scadenza è condonata la metà delle sanzioni previste dal primo e secondo comma.
Gli importi delle somme corrisposte dai datori di lavoro, ai sensi dei precedenti commi, sono versate al fondo di cui all'.
Per la riscossione delle somme non versate, delle somme aggiuntive e delle indennità di mora l'ispettorato provinciale del lavoro effettua subito le necessarie comunicazioni alla competente direzione provinciale del tesoro che provvede alla riscossione mediante emissione degli occorrenti decreti ingiuntivi.
Le ragionerie provinciali dello Stato, ricevute le comunicazioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, come sostituito dalla legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797, delegano le competenti direzioni provinciali del tesoro alla emissione degli occorrenti decreti ingiuntivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 32
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-06;384#art-2