Art. 1
In vigore dal 26 lug 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264, concernente conversione in legge del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, contenente norme per l'uso della bandiera nazionale;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1977, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, concernente, tra l'altro, concessione di bandiere di istituto militare a scuole dell'Esercito;
Considerata l'opportunità di dotare della bandiera di istituto militare la scuola militare di educazione fisica dell'Esercito;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
È concessa la bandiera di istituto militare alla scuola militare di educazione fisica dell'Esercito.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato; sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1977
LEONE
LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1977
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 67
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-06;376#art-1