Art. 2

In vigore dal 28 apr 1978
L'art. 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256, è sostituito dal seguente: "Quando le indicazioni di cui all'art. 5 si trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni delle etichette devono corrispondere ai seguenti formati: Capacità dell'imballaggio Formato Inferiore o pari a 3 1.......................... almeno 52 X 74 mm Superiore a 3 1 ed inferiore o pari a 50 1.................................... almeno 74 x 105 mm Superiore a 50 1 ed inferiore o pari a 500 1................................... almeno 105 X 148 mm Superiore a 500 1............................... almeno 148 X 210 mm Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie della etichetta ed essere di almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la sostanza. L'etichetta non è obbligatoria quando l'imballaggio porti bene in vista le indicazioni prescritte secondo le modalità di cui al comma precedente. Le indicazioni siano esse sull'imballaggio o sulla etichetta devono essere stampate a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e le indicazioni dei pericoli, nonché il richiamo a rischi specifici, siano bene in vista. I requisiti di etichettatura si considerano soddisfatti: a) quando, nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o più recipienti interni, la confezione esterna è provvista di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme alla presente legge; b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose ed all'art. 5, punti 1), 2) e 4), della presente legge. In luogo dell'etichettatura conforme alle disposizioni Internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose, è consentita l'etichettatura conforme alle disposizioni nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal territorio nazionale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 giugno 1977 LEONE DAL FALCO - COSSIGA - BONIFACIO - RUFFINI - PANDOLFI - DONAT - CATTIN - ANSELMI - MARCORA - FORLANI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1978 Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 10
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-06;1147#art-2

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Art. 2 Recepimento della direttiva del consiglio della Comunita' economica europea n. 75/409 del 24 giugno 1975, recante la quinta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose. | Portale Normativo