Art. 1

In vigore dal 2 dic 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: didattica della storia; storia dell'Africa; comunicazioni di massa; scenografia e storia della regia teatrale; storia della lingua francese; storia della civiltà e della tradizione classica; filologia italiana; storia delle origini cristiane; lingua francese; didattica delle lingue moderne; storia del melodramma; storia della critica d'arte; storia dell'architettura; sociologia dell'educazione; sociologia del lavoro; sociologia dei processi culturali. Art. 48 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: didattica della storia; storia dell'Africa; comunicazioni di massa; scenografia e storia della regia teatrale; storia della lingua francese; storia della civiltà e della tradizione classica; filologia italiana; storia delle origini cristiane; lingua francese; didattica delle lingue moderne; storia del melodramma; storia della critica d'arte; storia dell'architettura; sociologia dell'educazione; sociologia del lavoro; sociologia dei processi culturali. Art. 49 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: didattica della storia; storia dell'Africa; comunicazioni di massa; scenografia e storia della regia teatrale; storia della lingua francese; storia della civiltà e della tradizione classica; filologia italiana; storia delle origini cristiane; lingua francese; didattica delle lingue moderne; storia del melodramma; storia della critica d'arte; storia dell'architettura; sociologia dell'educazione; sociologia del lavoro; sociologia dei processi culturali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1977 Registro n. 125 Istruzione, foglio n. 32
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-01;824#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. | Portale Normativo