Art. 1

In vigore dal 25 ott 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 12 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: storia del diritto italiano moderno e contemporaneo; diritto penitenziario; storia e sistemi dei rapporti fra Stato e Chiesa. L'art. 67, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che dopo il secondo comma successivo all'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti due commi, relativi alle propedeuticità degli esami: Lo studente non può iscriversi al laboratorio di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale primo) se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica, pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso. Lo studente non può iscriversi al laboratorio di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale terzo) se non ha superato l'esame di chimica organica, pertanto non può ottenere la firma del suddetto corso. L'art. 70, relativo all'ammissione all'esame di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, è modificato nel senso che sono inseriti come primo e secondo comma i seguenti: Lo studente non può iscriversi al laboratorio di analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa) se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica, pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso. Lo studente non può iscriversi al laboratorio di analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti) se non ha superato l'esame di chimica organica I, pertanto non può ottenere la frequenza del suddetto corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1977 Registro n. 106 Istruzione, foglio n. 364
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-01;722#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. | Portale Normativo