Art. 1
In vigore dal 18 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 53 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
citologia;
conservazione e protezione della natura;
geologia ambientale;
geologia regionale;
mineralogia sistematica;
petrografia applicata;
paleontologia dei vertebrati.
Nello stesso elenco, l'insegnamento complementare di fitogeografia muta la denominazione in quella di geobotanica.
Art. 57 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
biometria;
etologia;
fisiologia comparata.
Art. 65 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo organicobiologico, sono aggiunti i seguenti:
chimica dei composti eterociclici;
fotochimica;
meccanismi delle reazioni organiche;
spettrochimica;
chimica fisica organica;
termodinamica chimica.
Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti:
chimica dei composti di coordinazione;
fotochimica;
meccanismi delle reazioni organiche;
spettrochimica;
chimica fisica organica;
termodinamica chimica.
Art. 67 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:
calcolo delle variazioni;
complementi di algebra;
equazioni differenziali;
geometria algebrica;
filosofia della scienza;
istituzioni di algebra superiore;
logica matematica;
meccanica celeste;
meccanica dei continui;
geometria combinatoria;
teoria dei controlli ottimi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 giugno 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1977
Registro n. 93 Istruzione, foglio n. 368
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-01;651#art-1