Art. 1

In vigore dal 18 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 53 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: citologia; conservazione e protezione della natura; geologia ambientale; geologia regionale; mineralogia sistematica; petrografia applicata; paleontologia dei vertebrati. Nello stesso elenco, l'insegnamento complementare di fitogeografia muta la denominazione in quella di geobotanica. Art. 57 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: biometria; etologia; fisiologia comparata. Art. 65 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo organicobiologico, sono aggiunti i seguenti: chimica dei composti eterociclici; fotochimica; meccanismi delle reazioni organiche; spettrochimica; chimica fisica organica; termodinamica chimica. Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti: chimica dei composti di coordinazione; fotochimica; meccanismi delle reazioni organiche; spettrochimica; chimica fisica organica; termodinamica chimica. Art. 67 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti: calcolo delle variazioni; complementi di algebra; equazioni differenziali; geometria algebrica; filosofia della scienza; istituzioni di algebra superiore; logica matematica; meccanica celeste; meccanica dei continui; geometria combinatoria; teoria dei controlli ottimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1977 Registro n. 93 Istruzione, foglio n. 368
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-01;651#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. | Portale Normativo