Art. 1
In vigore dal 13 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Napoli approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 680, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera presso la facoltà di farmacia.
Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera
Art. 681. - È istituita presso la facoltà di farmacia dell'Università di Napoli la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, con l'intento di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche (farmacia e tecnologie farmaceutiche) la possibilità di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attività nella farmacia ospedaliera.
Art. 682. - La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera al termine del corso di studi che ha la durata biennale.
Art. 683. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche.
Art. 684. - Gli insegnamenti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) matematica e informatica;
2) patologia generale;
3) biofarmaceutica e farmacocinetica I;
4) tossicità, interazioni, effetti secondari dei farinacei;
5) radiochimica e radiobiologia;
6) microbiologia e igiene;
7) tecnologia delle preparazioni magistrali.
2° Anno:
1) biofarmaceutica e farmacocinetica II;
2) immunochimica;
3) farmacia clinica;
4) documentazione e informazione sui farmaci;
5) officina galenica;
6) chimica degli alimenti;
7) economia, organizzazione e legislazione ospedaliera.
Gli insegnamenti comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Art. 685. - La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Napoli. Potranno essere invitati a tenere lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni, docenti di altre facoltà o università od esperti anche dall'estero.
La direzione della scuola è affidata ad un docente di ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facoltà, per la durata di tre anni, scelti tra i docenti di discipline chimico-farmaceutiche (due), farmaco-biologiche (due) e tecnologiche (uno).
Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.
Art. 686. - Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università.
Art. 687. - Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia. I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.
Art. 688. - Il numero massimo degli iscritti alla scuola è di 15 per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola. L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di un concorso per esame e per titoli.
La frequenza è obbligatoria sia per le lezioni che per le esercitazioni.
Art. 689. - La scuola è finanziata con le quote di iscrizione e attraverso eventuali contributi della Società italiana di farmacia ospedaliera e di contributi, lasciti e donazioni di altri enti privati.
L'art. 764, relativo alla scuola di specializzazione in alimentazione degli animali domestici, è modificato nel senso che il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:
"Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina veterinaria, in scienze agrarie e in scienze della produzione animale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 giugno 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 37
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-01;611#art-1