Art. 1

In vigore dal 8 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato Con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 148, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia che muta la denominazione in scuola di specializzazione in chirurgia generale, è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in chirurgia generale, con sede presso l'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica. La scuola conferisce il diploma in chirurgia generale". L'art. 191, relativo alla scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione che muta la denominazione in scuola di specializzazione in fisioterapia, è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in fisioterapia con sede presso l'istituto di clinica ortopedica. La scuola conferisce il diploma di specialista in fisioterapia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 40
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-01;567#art-1

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