Art. 1
In vigore dal 21 ago 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 191 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
L'art. 246, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in oculistica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in trentadue per i quattro anni di corso (otto per ogni anno di corso).
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
Scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
La scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica che conferisce il titolo di specialista in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica a laureati in medicina e chirurgia, è istituita presso l'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Bari. La direzione della scuola è affidata al titolare di medicina del lavoro di detta Università. La scuola dispone delle attrezzature e delle opportunità didattiche dell'istituto di medicina del lavoro.
Inoltre potrà disporre delle attrezzature di istituti i cui docenti collaboreranno allo svolgimento dei nuovi insegnamenti.
Art. 266. - Durante il corso, che ha la durata di tre anni, le lezioni relative alle materie indicate nel piano verranno integrate da esercitazioni di ricerca diagnostica differenziale, di ricerca ecologica, di valutazione medico-biologica e di controllo tecnico dei limiti di sicurezza del lavoro. Tali esercitazioni saranno collegate a visite didattiche negli ambienti di lavoro.
La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni ed alle visite negli ambienti di lavoro è obbligatoria secondo le modalità che saranno enunciate dalla direzione del corso e avranno per fine la programmazione e la organizzazione pratica della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica nel lavoro agricolo, artigianale e industriale. Al terzo anno di corso le esercitazioni si svolgeranno sotto forma di ricerca di gruppo interdisciplinare per la costruzione e la validazione di modelli operativi.
Art. 267. - Il numero massimo degli iscritti è di venti per anno di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione avverrà per titoli ed esami.
Art. 268. - Alla fine di ogni anno i medici chirurghi specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento annuale.
Art. 269. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica che deve essere approvato dalla direzione della scuola; la dissertazione deve essere presentata per l'approvazione almeno un mese prima delle prove di esame. Le commissioni per gli esami di profitto e gli esami di diploma saranno nominate secondo le norme generali.
Il piano di studi è il seguente:
1° Anno:
dottrina generale della medicina preventiva;
dottrina generale della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
2° Anno:
ecologia umana ed ecologia medica dei lavoratori;
tossicologia dei lavoratori;
basi biologiche, cliniche, medico-legali per l'abilitazione e la riabilitazione al lavoro specifico;
definizione biologica, medica, psicofisiologica dei limiti di sicurezza consentiti nel lavoro.
3° Anno:
organizzazione e metodologia della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica in funzione dei rischi connessi al lavoro nell'uomo e nella donna nell'età evolutiva, nell'età adulta e nella senescenza.
Il piano di studio sarà svolto mediante le seguenti materie di insegnamento:
1° Anno:
1) basi biologiche cliniche della medicina preventiva (evoluzione del processo scientifico e costituzione di modelli operativi in medicina preventiva);
2) elementi di organizzazione artigianale, agricola, industriale, (aggiornamento sul valore e sul significato culturale e socio-economico della organizzazione del lavoro agli effetti della salute dei lavoratori);
3) fisiologia della capacità del lavoro e della fatica (teoria della fatica, fatica ischemica; fattori condizionati di origine endogena ed esogena);
4) psicologia e psicofisiologia della capacità del lavoro e della fatica (teorie sulla motivazione; fatica sensoriale, fatica mentale; vigilanza);
5) capacità di lavorare e fatica nella malattia (malattie metaboliche, endocrine, neurologiche, sensoriali, ecc.);
6) basi biologiche cliniche nella medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica (evoluzione del processo scientifico e costituzione dei modelli operativi in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica).
2° Anno:
1) effetti dei fattori ambientali sui sistemi biologici (mutageni);
2) analisi dei sistemi in ecologia umana;
3) ecologia medica dei lavoratori (distribuzione delle malattie dei lavoratori in rapporto alla natura del loro lavoro);
4) tossicologia dei lavoratori morfologica, metabolica e comportamentale;
5) basi biologiche e cliniche per l'abilitazione e la riabilitazione dal lavoro;
6) basi medico-legali per l'abilitazione e la riabilitazione al lavoro;
7) definizione biologica, medica psicofisiologica dei limiti di sicurezza consentiti nel lavoro.
3° Anno:
1) controllo tecnico e medico dei limiti di sicurezza consentiti nei posti di lavoro e prevenzione della tossicologia dei lavoratori;
2) controllo tecnico e medico degli scambi di energia e prevenzione della fatica dei lavoratori;
3) controllo psicofisiologico per la prevenzione della patologia sensoriale e della psicopatologia dei lavoratori;
4) controllo medico della sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;
5) organizzazione e metodologia della prevenzione medica in funzione dei rischi connessi al lavoro nell'uomo e nella donna in età evolutiva, in età adulta e nella senescenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1977
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 395
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-25;481#art-1