Art. 3
In vigore dal 14 ago 1977
Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI - BONIFACIO - LATTANZIO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 31
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-04-22;401#art-3