Art. 1
In vigore dal 3 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Considerato che con decreto Ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare, per l'anno 1976, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8;
Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosei unità;
Considerato che con precedenti provvedimenti si è provveduto ad assegnare quarantadue dei suddetti centosei posti di tecnico laureato;
Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientificodidattiche del sottoindicato istituto;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare uno dei residui sessantaquattro posti di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Uno dei sessantaquattro posti di tecnico laureato indicato nelle premesse è assegnato come segue:
UNIVERSITÀ DI ROMA
Facoltà di medicina e chirurgia:
Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica II posti 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 31
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-04-18;527#art-1