Art. 1
In vigore dal 2 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzi detta;
Riconosciuta la particolare necessità di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 576, in relazione alla deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 107 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica - indirizzo organicobiologico - è aggiunto il seguente:
analisi strumentale organica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 32
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-31;519#art-1