Art. 1
In vigore dal 5 giu 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Ritenuta la necessità di modificare il secondo comma dell'art. 92 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, di approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione;
Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 maggio 1975;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 novembre 1976;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 92 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, di approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, è sostituito dal seguente:
"Le borse di studio sono pagabili in unica soluzione a far tempo dal mese di dicembre di ciascun anno previa presentazione di un certificato del capo dell'istituto da rilasciarsi in carta semplice, da cui risulti l'avvenuta iscrizione e di una dichiarazione del richiedente, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non fruire di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre istituzioni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 5
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-31;211#art-1