Art. 1

In vigore dal 5 giu 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Ritenuta la necessità di modificare il secondo comma dell'art. 92 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, di approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione; Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 maggio 1975; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 novembre 1976; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: Articolo unico Il secondo comma dell'art. 92 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, di approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, è sostituito dal seguente: "Le borse di studio sono pagabili in unica soluzione a far tempo dal mese di dicembre di ciascun anno previa presentazione di un certificato del capo dell'istituto da rilasciarsi in carta semplice, da cui risulti l'avvenuta iscrizione e di una dichiarazione del richiedente, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non fruire di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre istituzioni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1977 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 5
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-31;211#art-1

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Art. 1 Modificazione all'art. 92 del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, concernente il pagamento delle annualita' delle borse di studio da parte dell'I.N.A.D.E.L. — Testo vigente | Portale Normativo