Art. 15

In vigore dal 15 giu 1977
Non si applicano nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con quanto disposto dal presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 marzo 1977 LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - DONAT-CATTIN - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 9
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-26;235#art-15

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