Art. 1

In vigore dal 14 ago 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo sui trasporti aerei tra il Governo italiano ed il Governo di Maurizio, con annessa tabella delle rotte e scambiò di note, firmato a Port Louis il 7 luglio 1975, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. XVI dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 marzo 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 36
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Art. 1 Esecuzione dell'accordo sui trasporti aerei tra il Governo italiano — Testo vigente | Portale Normativo