Art. 1
In vigore dal 5 ago 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Viste le leggi 18 giugno 1973, n. 475 e 12 maggio 1975, n. 158;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per i trasporti e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, effettuato in Roma il 17 marzo-16 aprile 1976, relativo alla convenzione italo-francese del 24 giugno 1970 (concernente il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia), a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'ultima clausola dello scambio di note stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - RUFFINI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 35
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-23;405#art-1