Art. 3
In vigore dal 22 apr 1977
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1977
LEONE
COSSIGA - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977
Registro n. 8 Interno, foglio n. 130
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-11;100#art-3