Art. 1

In vigore dal 20 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa; Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380; Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8; Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare, per l'anno 1976, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8; Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosei unità; Considerato che con precedenti provvedimenti si è provveduto ad assegnare trentotto dei suddetti centosei posti di tecnico laureato; Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti; Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare quattro dei residui sessantotto posti di tecnico laureato; Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Quattro dei sessantotto posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue: UNIVERSITÀ DI ANCONA Facolta di ingegneria: Istituto di pianificazione territoriale (per la cattedra di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti)............. posti n. 1 UNIVERSITÀ DI NAPOLI Seconda facolta di medicina e chirurgia: Istituto di fisiologia umana...........posti n. 1 UNIVERSITÀ DI ROMA Facolta di medicina e chirurgia: Istituto di seconda clinica chirurgica (per la cattedra di chirurgia toracica).....posti n. 1 Istituto di clinica ortopedica (per la seconda cattedra)............posti n. 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1977 Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 77
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-09;659#art-1

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Art. 1 Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato. — Testo vigente | Portale Normativo