Art. 1

In vigore dal 17 mag 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento dei titoli di studio, con allegato, effettuato a Vienna il 19 febbraio 1976, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'ultima clausola dello scambio di note stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 marzo 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 1
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