Art. 3
In vigore dal 17 mag 1977
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 1977
LEONE
LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1977
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 277
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-04;152#art-3