Art. 3

In vigore dal 17 mag 1977
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 1977 LEONE LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1977 Registro n. 10 Difesa, foglio n. 277
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-04;152#art-3

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