Art. 1
In vigore dal 20 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Veduto il decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Considerato che con proprio decreto in data 14 gennaio 1976, n. 167, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976, registro n. 5, foglio n. 42, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 5 maggio 1976, tra l'altro, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di filosofia teoretica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia, anziché all'istituto policattedra di filosofia della stessa facoltà ed Università;
Considerato, inoltre, che con proprio decreto in data 19 gennaio 1976, n. 168, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976, registro n. 5, foglio n. 43, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
117 del 5 maggio 1976, tra l'altro, sono stati assegnati:
un posto di tecnico laureato all'istituto di impianti nucleo-termoelettrici della facoltà di ingegneria della Università di Catania, anziché all'istituto elettrotecnico (per la cattedra di impianti nucleo-termoelettrici) della stessa facoltà ed Università;
un posto di tecnico laureato all'istituto di geografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, anziché all'istituto di geofisica della stessa facoltà ed Università;
un posto di tecnico laureato all'istituto di meccanica e macchine della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, anziché all'istituto di meccanica e costruzione delle macchine della medesima facoltà dello stesso ateneo;
Considerato, altresì, che con proprio decreto in data 30 giugno 1976, n. 820, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976, registro n. 99, foglio n. 66, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 334 del 16 dicembre 1976, è stato assegnato, tra l'altro, un posto di tecnico laureato all'istituto di geografia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia, anziché all'istituto policattedra di geografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Università;
Considerato, infine, che i cinque posti di cui trattasi sono stati assegnati ad istituti scientifici citati per mero errore materiale;
Ritenuta l'opportunità di provvedere a regolarizzare, per la sola parte concernente la ripartizione dei cinque posti sopraindicati, l'assegnazione operata mediante i provvedimenti suddetti;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1976, n. 167, indicato nelle premesse, è rettificato per la sola parte concernente l'assegnazione di un posto di tecnico laureato di ruolo all'istituto di filosofia teoretica della facoltà di lettere e filosofia della Università di Perugia, nel senso che tale posto si intende assegnato all'istituto policattedra di filosofia della stessa facoltà ed Università.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-02-10;658#art-1