Art. 1

In vigore dal 21 mag 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 943, in relazione alla deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 14 giugno 1976; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 704, relativo agli esami di profitto e di diploma, è rettificato nel senso che la parola "autunnale" va sostituita con la parola "annuale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1977 Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 106
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-02-10;169#art-1

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Art. 1 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo