Art. 2

In vigore dal 30 apr 1977
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse. Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni cinque e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1977 LEONE LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1977 Registro n. 8 Difesa, foglio n. 70
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