Art. 1
In vigore dal 1 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica "Sacro Cuore" di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1974, n. 607, con il quale, tra l'altro, si modificava la tabella 1 annessa allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel senso che l'organico dei professori di ruolo, per la facoltà di agraria, passava da 7 + 1 a 8 + 1, è rettificato come al seguente , in quanto l'aumento di posto apportato con il decreto del Presidente della Repubblica in parola si riferiva ad un posto di ruolo convenzionato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-01-29;514#art-1