Art. 1

In vigore dal 29 giu 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina veterinaria; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Il penultimo comma della tabella XXXIII - Corso di laurea in medicina veterinaria, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è abrogato e sostituito dal seguente: "Per il raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici è utilizzabile il periodo semestrale di tirocinio pratico da iniziarsi dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del quinto anno e da compiersi prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, purchè questo sia svolto a tempo pieno e sotto il controllo diretto dell'autorità competente". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 gennaio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 12
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-01-21;297#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazione all'ordinamento del corso di laurea in medicina veterinaria. — Testo vigente | Portale Normativo