Art. 1

In vigore dal 2 giu 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 201, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria. Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria Art. 202. - La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è di 38 per i tre anni di corso. Art. 203. - L'ammissione alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esami. Art. 204. - L'ammontare delle tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola è stabilito nel modo seguente: immatricolazione...................... L. 10.000 iscrizione......................... " 45.000 contributo laboratorio................... " 60.000 contributo clinico..................... " 30.000 contributo libretto.................... " 1.000 soprattassa esami..................... " 5.000 soprattassa diploma.................... " 5.000 ripetizione esami..................... " 2.000 Art. 205. - L'ordinamento degli studi è il seguente: 1° Anno: 1) anatomia funzionale dell'apparato respiratorio; 2) fisiomeccanica della respirazione; 3) le funzioni respiratorie ai vari livelli; 4) le funzioni del circolo polmonare; 5) attività non respiratorie del polmone; 6) metodologia di indagine della funzionalità respiratoria; 7) i farmaci del respiro. 2° Anno: 1) inquadramento generale e diagnostico di patologia broncopleuropolmonare; 2) le alterazioni funzionali respiratorie in patologia broncopleuropolmonare; 3) l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici, clinici e terapeutici; 4) fisiopatologia cardiocircolatoria nei broncopneumopatici; 5) le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici. 3° Anno: 1) terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria; 2) terapia strumentale della insufficienza respiratoria; 3) metodologie di rieducazione funzionale respiratoria; 4) la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti; 5) terapia cardiologica e del circolo nei broncopneumopatici cronici; 6) terapia d'urgenza nelle sindromi disfunzionali respiratorie; 7) prevenzione e cura dell'invalidità respiratoria. I corsi di insegnamento saranno altresì integrati da turni obbligatori di internato, nei reparti di degenza, nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche e da conferenze. Gli esami di profitto avranno luogo al termine di ogni anno di corso. Per il conseguimento del diploma di specializzazione è prescritta la presentazione e discussione di una dissertazione scritta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 gennaio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1977 Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 301
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-01-21;193#art-1

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