Art. 1

In vigore dal 4 mag 1977
N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, viene autorizzata l'accettazione delle donazioni a favore dello Stato disposte dalla sig.ra Crupi Vincenza con atti 7 ottobre 1954, n. 5680 di repertorio e 7 ottobre 1954, n. 5681 di repertorio, entrambi a rogito notaio Giuseppe Ferrauto, di due appezzamenti di terreno edificatorio, di complessivi mq 896, siti alla contrada Ponte Vecchio alla periferia del comune di Montelepre (Palermo), sui quali, con corsi di addestramento professionale produttivi, autorizzati e finanziati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono stati costruiti quattro alloggi per i lavoratori meno abbienti nonché la sede dell'ufficio di collocamento. Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1977 Registro n. 17 Finanze, foglio n. 240
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-01-21;129#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione ad accettare alcune donazioni a favore dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo