Art. 1
In vigore dal 8 mag 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 275, terzo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia è stabilito in 20 per ogni anno di corso.
L'art. 278, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni è stabilito in 8 per anno di corso.
L'art. 285, lettera e), è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia è stabilito in 8 per ogni anno di corso per un totale di 40 iscritti.
L'art. 297, lettera d), è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione è stabilito in 15 per ogni anno di corso per un totale di 45 iscritti.
L'art. 307, lettera a), secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in nefrologia medica è stabilito in 10 per ogni anno di corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 gennaio 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1977
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 179
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-01-19;138#art-1