Art. 1
In vigore dal 23 lug 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 13 maggio 1940, n. 690 sulla organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti;
Constatata la necessità che il porto di Porto Torres, in conseguenza della evoluzione del traffico di prodotti infiammabili verificatasi nel medesimo porto, sia dotato di una più efficiente organizzazione del servizio antincendi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
La tabella A) sulla classificazione dei porti, ai fini del servizio antincendi, allegata alla legge n. 690 del 19 maggio 1940, viene integrata, per i porti di seconda categoria, con l'indicazione del porto di Porto Torres.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976
LEONE
FABBRI - COSSIGA -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 25
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-30;1070#art-1