Art. 2
In vigore dal 1 gen 1977
Le domande di risoluzione del contratto esattoriale proposte dagli esattori entro il 31 dicembre 1976 si intendono revocate se non confermate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le stesse modalità previste per la domanda di disdetta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-24;873#art-2