Art. 2
In vigore dal 1 gen 1977
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1977.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI -
COSSIGA - STAMMATI -
MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 45
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-24;872#art-2