Art. 2

In vigore dal 1 gen 1977
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1977. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1976 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - COSSIGA - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1976 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 45
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-24;872#art-2

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