Art. 1
In vigore dal 1 gen 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1977, per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori - in numero non inferiore a 1.000 esemplari - le tariffe previste per i gruppi 2°, 3°, 4°, e 5° dalla voce 5 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, sono stabilite nelle seguenti misure:
Gruppo 2°:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr..............L. 7
per ogni 50 grammi o frazione in piu...................L. 3
Gruppo 3°:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr..............L. 9
per ogni 50 grammi o frazione in piu...................L. 4
Gruppi 4° e 5°:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr..............L. 18
per ogni 50 grammi o frazione in piu...................L. 8
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-24;871#art-1