Art. 1

In vigore dal 28 apr 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata; Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza e del senato accademico dell'Università di Macerata, rispettivamente adottate il 26 giugno 1975, 23 giugno 1976 e 30 ottobre 1975; Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza e del senato accademico dell'Università di Napoli, rispettivamente adottate il 9 aprile 1975, 22 ottobre 1975 e 15 maggio 1975, 20 gennaio 1976; Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla quarta cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la quarta cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della stessa facoltà dell'Università di Macerata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135; Considerato che gli organi accademici dell'Università di Macerata hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche della Università, ed in particolare della cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza; Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Annibale Marini e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la quarta cattedra di istituzioni di diritto privato della stessa facoltà dell'Università di Roma; Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito alla quarta cattedra di istituzioni di diritto privato della stessa facoltà dell'Università di Roma. Il dott. Annibale Marini, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla quarta cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, a decorrere dalla data del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1977 Registro n. 40 Istruzione, foglio n. 311
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-18;1051#art-1

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Art. 1 Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Macerata alla medesima facolta' dell'Universita' di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo