Art. 1

In vigore dal 27 feb 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1971, n. 125 sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanità e per i beni culturali e ambientali; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo europeo sulla limitazione dell'uso di alcuni detergenti contenuti nei prodotti destinati al lavaggio ed alla pulizia, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1968, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 5 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 novembre 1976 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - DONAT CATTIN - DAL FALCO - PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1977 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 16
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Art. 1 Esecuzione dell'accordo europeo sulla limitazione dello uso di alcuni detergenti contenuti nei prodotti destinati al lavaggio ed alla pulizia, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo