Art. 1

In vigore dal 5 feb 1977
N. 931. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, la fondazione Giustiniani Bandini, in Tolentino (Macerata), Abbadia di Fiastra, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, i beni lasciati per la sua istituzione da don Sigismondo Giustiniani Bandini, duca di Mondragone, con testamento olografo 15 agosto 1917 depositato presso il notaio Girolamo Buttaoni e pubblicato con verbale a suo rogito 9 novembre 1918, registrato a Roma il 9 novembre 1918, atti pubblici n. 2950, vol. 393, con le eventuali variazioni sopravvenute in sede di gestione dell'eredità giacente. Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977 Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 89
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Art. 1 Autorizzazione alla fondazione Giustiniani Bandini, in Tolentino, ad accettare un'eredita'. — Testo vigente | Portale Normativo