Art. 1

In vigore dal 9 mar 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Budapest il 25 maggio 1974, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 18 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 novembre 1976 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1977 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 20 Visto, il Ministro per gli Affari Esteri FORLANI
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Art. 1 Esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese relativo ai trasporti aerei civili, con allegato, firmato a Budapest il 25 maggio 1974. — Testo vigente | Portale Normativo