Art. 3
In vigore dal 6 gen 1977
Le bandiere saranno custodite presso i comandi dei rispettivi reparti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1976
LEONE
LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1976
Registro n. 32 Difesa, foglio n. 390
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-12;846#art-3