Art. 2
In vigore dal 24 giu 1977
Il presente decreto ha decorrenza dal 29 aprile 1975.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1977
Registro n. 437 Esteri, foglio n. 134
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-12;1060#art-2