Art. 1
In vigore dal 11 gen 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Dalle ore zero del 22 maggio 1977 alle ore una (legale) del 25 settembre 1977, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 novembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI -
DONAT-CATTIN - MALFATTI
- ANSELMI - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 37
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/01/1977, n. 8 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-11;855#art-1