Art. 1

In vigore dal 25 feb 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione del consiglio comunale di Arezzo in data 22 marzo 1972, n. 158, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale si chiede la soppressione dell'ufficio distinto di giudice conciliatore funzionante nella frazione Rigutino; Visti i pareri favorevoli del presidente della corte di appello di Firenze e del procuratore generale presso la stessa corte; Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: L'ufficio distinto del giudice conciliatore funzionante nella frazione Rigutino di Arezzo, è soppresso. Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 novembre 1976 LEONE BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1977 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 169
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-09;936#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Soppressione dell'ufficio distinto del giudice conciliatore funzionante nella frazione Rigutino di Arezzo. — Testo vigente | Portale Normativo