Art. 2
In vigore dal 4 dic 1976
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entro i dodici mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali di attuazione da esso previsti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 novembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - COSSIGA - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 27
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-02;784#art-2