Art. 1
In vigore dal 2 apr 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta l'opportunità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1976, n. 692, relativo a varie modifiche alle facoltà di medicina e chirurgia, di agraria, di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 59, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che la dizione dell'insegnamento di "Sistemi idraulico-forestali" è rettificata in "Sistemazioni idraulico-forestali".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1977
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 391
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-30;1034#art-1