Art. 1
In vigore dal 23 mar 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale venne assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di fisica generale II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova;
Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università di Genova, adottate rispettivamente il 17 settembre 1976 e 8 ottobre 1976;
Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università di Roma, adottate rispettivamente il giorno 8 ottobre 1976 e 12 ottobre 1976;
Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di fisica generale II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di fisica generale II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Genova con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100;
Considerato che gli organi accademici dell'Università di Genova hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di fisica generale II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di fisica generale II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova con il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Guido De Zorzi e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra omonima dalla stessa facoltà dell'Università di Roma;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità - nell'interesse pubblico - di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisica generale II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Roma.
Il dott. Guido De Zorzi, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di fisica generale II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, a decorrere dal 1° novembre 1976.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 76
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-30;1013#art-1