Art. 1
In vigore dal 3 mar 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università, anzi detta;
Riconosciuta l'opportunità di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 1030, relativo all'inclusione e soppressione di insegnamenti complementari nei corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 64, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, è rettificato nel senso che, per l'indirizzo applicativo, l'insegnamento complementare di complementi di algebra del 2° gruppo sostituisce l'insegnamento complementare di teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici (2° gruppo) che è soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1977
Registro n. 8 istruzione, foglio n. 120
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-28;987#art-1